Calcola interessi legali semplici o composti ai sensi dell'art. 1284 c.c., oppure calcola gli interessi su debiti ricorrenti non pagati (affitti, tasse, canoni, oneri) con dettaglio debito per debito. I tassi ufficiali MEF dal 1942 a oggi vengono applicati automaticamente per ciascun anno del periodo.
| Anno | Dal | Al | Giorni | Tasso | Interessi |
|---|
Il calcolatore offre tre modalità principali: interessi semplici (modalità standard ex art. 1284 c.c.), interessi composti (capitalizzazione annuale) e debito ricorrente per importi periodici non pagati (affitti, tasse, canoni, oneri). In tutti i casi i tassi legali storici ufficiali dal 1942 a oggi vengono applicati automaticamente, anno per anno.
All'inizio del form trovi due opzioni selezionabili:
Usa lo slider a doppio cursore per scegliere il periodo giorno per giorno: trascina il cursore sinistro per la data di inizio e quello destro per la data di fine. Il tooltip mostra la data esatta in tempo reale. In alternativa digita direttamente nei campi data — i due controlli sono sincronizzati bidirezionalmente.
Per i debiti ricorrenti: la data di inizio è la prima scadenza non pagata; la data di fine è la data del calcolo (di norma oggi).
In modalità standard inserisci il capitale iniziale: il debito principale, l'importo di una sentenza o qualsiasi credito non onorato.
In modalità debito ricorrente inserisci l'importo di ogni singolo debito periodico (es. canone mensile, tassa di registrazione semestrale, onere condominiale trimestrale) e il giorno di scadenza.
Per default lo strumento applica i tassi legali ufficiali MEF pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, automaticamente per ogni anno. Se il contratto o una norma speciale prevede un tasso diverso (es. tasso di mora contrattuale), spunta "Usa tasso personalizzato" e inserisci la percentuale annua.
Clicca "Calcola Interessi". I risultati variano in base alla modalità:
Gli interessi semplici usano la formula I = C × r × gg / 365 (convenzione italiana per gli interessi legali). In modalità composta ogni spezzone annuale capitalizza sugli interessi precedenti. Per i debiti ricorrenti ogni importo periodico matura interessi semplici dalla propria data di scadenza, in conformità con la giurisprudenza consolidata (art. 1591 c.c. per le locazioni; principio analogo si applica ad altri obblighi periodici). I tassi storici sono aggiornati tramite Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il tasso di interesse legale è la percentuale annua fissata per legge dall'art. 1284 del Codice Civile italiano per il calcolo degli interessi nei casi in cui la misura non sia determinata dalle parti in modo diverso. Viene aggiornato ogni anno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) tramite decreto ministeriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro la fine di ogni anno per l'anno successivo.
Gli interessi legali trovano applicazione in numerose situazioni:
In caso di importi periodici non pagati — canoni di locazione, tasse di registrazione, oneri condominiali, contributi associativi — ogni scadenza costituisce un credito autonomo che matura interessi legali dalla propria data di scadenza. Il calcolo corretto prevede di sommare, per ogni importo arretrato, gli interessi maturati dal giorno di scadenza fino alla data dell'atto (diffida, precetto o sentenza). La modalità "Debito ricorrente" di questo strumento automatizza tale calcolo debito per debito, applicando il tasso legale ufficiale vigente per ciascun periodo.
La norma generale (art. 1284 c.c.) prevede gli interessi semplici: si calcolano sempre sullo stesso capitale iniziale con la formula I = C × r × gg / 365. Gli interessi composti (anatocismo) si applicano invece quando gli interessi scaduti e non pagati producono a loro volta interessi: ciò è consentito solo in presenza di un accordo successivo alla scadenza, di un uso normativo o di domanda giudiziale (art. 1283 c.c.). La capitalizzazione composta è comune nei mutui e nei finanziamenti, mentre per i crediti da locazione si applicano di regola gli interessi semplici.
Gli interessi legali (art. 1284 c.c.) si applicano in assenza di diversa pattuizione tra le parti. Gli interessi moratori rappresentano il risarcimento per il ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria (art. 1224 c.c.) e coincidono con il tasso legale salvo diverso accordo contrattuale. Per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese, il D.Lgs. 231/2002 prevede invece un tasso di mora pari al tasso BCE + 8 punti percentuali, generalmente molto più elevato.
La tabella riepiloga i tassi legali degli ultimi anni, aggiornati con i decreti MEF pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale:
| Anno | Tasso Legale | Decreto MEF (rif.) |
|---|---|---|
| 2026 | 2,50% | Decreto MEF (GU) |
| 2025 | 2,00% | DM 27/12/2024 |
| 2024 | 2,50% | DM 29/11/2023 |
| 2023 | 5,00% | DM 13/12/2022 |
| 2022 | 1,25% | DM 13/12/2021 |
| 2021 | 0,01% | DM 11/12/2020 |
| 2020 | 0,05% | DM 12/12/2019 |
| 2019 | 0,80% | DM 12/12/2018 |
| 2018 | 0,30% | DM 13/12/2017 |
| 2017 | 0,10% | DM 07/12/2016 |
| 2016 | 0,20% | DM 11/12/2015 |
| 2015 | 0,50% | DM 11/12/2014 |
| 2014 | 1,00% | DM 12/12/2013 |
TuttoSemplice.com fornisce questo strumento a scopo puramente informativo. I tassi di interesse legale sono aggiornati periodicamente ma potrebbero non riflettere le ultime variazioni normative. Per qualsiasi uso legale, giudiziario o fiscale ufficiale, verificare sempre il tasso vigente nella Gazzetta Ufficiale e consultare un avvocato o commercialista abilitato.
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